PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obbligo e gratuità).

      1. L'istruzione è obbligatoria e gratuita fino a diciotto anni di età. In fase di prima attuazione della presente legge l'istruzione è obbligatoria fino a sedici anni di età. Fra i quattordici e i sedici anni di età l'obbligo si realizza in un biennio unitario. I primi otto anni dell'obbligo di istruzione costituiscono la scuola di base che è caratterizzata da un percorso educativo coerente e unitario. La gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i testi scolastici, è garantita a tutti fino all'ottavo anno della scuola di base; è altresì assicurata prioritariamente agli alunni frequentanti il biennio unitario appartenenti a famiglie con reddito fino a 25.000 euro annui. Al fine di favorire la rapida estensione dell'obbligo di istruzione a diciotto anni di età, alle famiglie degli alunni tra i sedici e i diciotto anni di età e titolari di redditi fino a 15.000 euro annui, sono assicurate forme di reddito minimo a parziale compensazione del ritardato ingresso dei figli nel mondo del lavoro.

Art. 2.
(Tempo pieno).

      1. Nei primi cinque anni della scuola di base le istituzioni scolastiche promuovono il tempo pieno che è garantito a tutte le famiglie che ne facciano richiesta. L'orario scolastico obbligatorio non può essere comunque inferiore alle trenta ore settimanali.

Art. 3.
(Tempo prolungato).

      1. Negli ultimi tre anni della scuola di base l'orario obbligatorio non può essere

 

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inferiore alle trenta ore settimanali. Devono essere altresì pienamente soddisfatte tutte le richieste per la fruizione del tempo prolungato.

Art. 4.
(Generalizzazione della scuola dell'infanzia).

      1. La scuola dell'infanzia pubblica è generalizzata. Lo Stato deve garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine dai tre ai sei anni di età la possibilità di frequentarla. Essa deve assicurare un servizio scolastico che, in termini di orario, corrisponda alla domanda e ai bisogni della comunità.

Art. 5.
(Qualità dell'insegnamento e organico).

      1. L'organico delle singole istituzioni scolastiche garantito dallo Stato deve essere commisurato al numero degli alunni iscritti e alla necessità di consentire una efficace azione didattico-laboratoriale, la realizzazione del tempo pieno e prolungato, l'azione di recupero e una adeguata attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo; deve altresì garantire la presenza di mediatori culturali che facilitino l'integrazione degli alunni stranieri e di insegnanti di sostegno il cui numero, in relazione alla gravità dell'handicap, non deve comunque essere inferiore, sul piano nazionale, al rapporto di un insegnante ogni due alunni.
      2. Il numero massimo di alunni per classe non può superare i venticinque nella scuola dell'infanzia, i ventitre nella scuola primaria, i ventisei nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
      3. Nel corso di un triennio devono essere stabilizzati tutti i posti di insegnamento precari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 6.
(Interventi contro la dispersione scolastica).

      1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, la scuola progetta interventi rivolti alle alunne e agli alunni in situazione di disagio socio-ambientale e in difficoltà di apprendimento. A tale scopo lo Stato assicura a ciascuna istituzione scolastica un organico funzionale di docenti.

Art. 7.
(Educazione degli adulti).

      1. L'educazione degli adulti nonché l'istruzione e l'apprendimento per tutto l'arco della vita sono parte integrante del sistema scolastico, devono essere progettati dalle singole istituzioni scolastiche in collaborazione con le diverse realtà territoriali, a partire dagli enti locali, e devono impegnare direttamente lo Stato per quanto concerne risorse e indicazioni generali.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 800 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante quota parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
      2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.
      3. Al medesimo onere si provvede, altresì, mediante l'utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dall'incremento, fino alla concorrenza dell'importo necessario

 

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per la copertura dell'onere, delle aliquote recate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di aliquote per scaglioni di reddito ai fini della determinazione dell'imposta.